Riordino delle Autorit? portuali.
12 Maggio 2016
NOR16132 – Oggetto: Pesatura container prevista dalla normativa Solas. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle linee guida.
13 Maggio 2016Roma, 13 Maggio 2016
NOR16131
SM
Oggetto: Riordino delle autorità portuali. Parere favorevole, con osservazioni, del Consiglio di Stato.
La Commissione speciale del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciare un parere sullo schema di d.lgs di riordino delle autorità portuali, ha dato il via libera all’impianto generale della riforma manifestando, tuttavia, delle riserve a proposito della capacità di raggiungere gli obiettivi e le aspettative legate all’iniziativa legislativa: “conferire snellezza e agilità all’attività pubblica dei porti e connetterla con il mondo economico, produttivo e sociale, con l’azione imprenditoriale dei privati e le istanze delle comunità locali”.
Analizzando il testo del parere, esso si articola in una prima parte di considerazioni di ordine generale sul provvedimento, e in una seconda contenente rilievi specifici sull’articolato.
Quanto alla prima parte, la Commissione speciale ha espresso apprezzamento per gli ambiziosi obiettivi della riforma, definiti in linea “con i principi ispiratori del più ampio disegno di riordino della pubblica amministrazione, al fine di perseguire lo scopo comune di potenziare l’efficienza, contenere la spesa e razionalizzare la governance”. Tuttavia, l’organismo ha anche manifestato delle perplessità circa il fatto che la semplice riorganizzazione della governance, prevista dal provvedimento in esame, da sola basti a ridare slancio economico al sistema porti. Per questo motivo, la Commissione ha auspicato che la riforma non rimanga un fatto isolato, ma venga affiancata in tempi brevi:
- da adeguate iniziative sia “normative” (i cd decreti correttivi) ma, soprattutto, “non normative” di formazione, di comunicazione istituzionale, di informatizzazione e, quindi, “..di manutenzione costante del funzionamento della riforma..”;
- da interventi su altri settori comunque collegati al sistema porti (vedi, ad esempio, la riforma degli interporti).
Tutto ciò, come ha rimarcato il Consiglio di Stato, “..allo scopo di evitare che la riforma possa tradursi solamente nella lieve riduzione del numero dei vertici territoriali di governo dei porti, nella introduzione di centri di potere intermedi, nell’istituzione di tavoli di coordinamento a livello locale e nazionale, senza… una visione strategica di rilancio della portualità, sulla base della pianificazione nazionale e di necessaria apertura al mondo della logistica e dell’intermodalità”.
Perplessità vengono manifestate anche sugli strumenti messi concretamente in campo per garantire l’auspicato raccordo tra Pubblica amministrazione e operatori del mondo d’impresa. A questo proposito, il Consiglio di Stato afferma che qualora il Governo non riconsiderasse la decisione di escludere i rappresentanti delle categorie economiche dai futuri comitati di gestione dei porti (art. 9 dello schema, che vi include soltanto i rappresentanti degli enti territoriali e l’autorità marittima), andrebbe meglio definita la funzione consultiva assegnata dall’art. 12 al “Tavolo di partenariato delle risorse mare”, dove invece sono rappresentate le categorie professionali interessate. In particolare, nell’analizzare l’art.12 dello schema di d.lgs, il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità che vengano definite in modo più preciso materie, strumenti e regole di funzionamento del tavolo, per far sì che il coinvolgimento degli operatori possa concretamente incidere sulle decisioni dei porti.
Analoga considerazione viene espressa in riferimento al previsto Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, composto esclusivamente dai presidenti di queste ultime, di cui: da un lato si dubita delle effettive capacità di coordinamento delle future politiche di settore; dall’altro si auspica l’estensione anche a rappresentanti delle categorie economiche.
Altri importanti rilievi hanno riguardato:
- Il rischio che la facoltativa proroga di 36 mesi concessa alle Regioni, prima di procedere al previsto accorpamento tra le Autorità Portuali esistenti, introdotta per conseguire l’intesa con la Conferenza delle Regioni, potrebbe “vanificare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti -dalla Riforma-, attraverso l’introduzione di un regime transitorio di non trascurabile durata, nel quale le neo-istituite Autorità di settore portuale dovrebbero coesistere con le vecchie Autorità portuali”;
- Il campo di operatività dello Sportello Unico amministrativo (SUA), che è stato limitato dall’art. 16 ai procedimenti amministrativi e autorizzativi “che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto”. In particolare, il parere evidenzia che questa limitazione, oltre a non trovare adeguata spiegazione nella Legge delega, “rischia di svuotare di contenuti pratici la norma, in considerazione del fatto che le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti sono essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità (ingegneria navale, cantieristica, trasporti, logistica, commercio”.
Il parere esprime, invece, valutazioni positive per:
- L’istituzione delle Autorità di Sistema Portuale, che passano da 24 a 15, e il conferimento a esse anche di funzioni di raccordo nei confronti di tutte le amministrazioni aventi competenza sulle attività in ambito portuale (art. 5) e di avvalimento, nell’esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali;
- La più dettagliata disciplina del Piano regolatore di sistema portuale e la semplificazione delle varianti di valore meramente tecnico-funzionali (art. 4);
- La “rivisitazione” della struttura organizzativa facente capo all’Autorità di Sistema portuale (artt. 7 e 8);
- La più ristretta composizione del Comitato di gestione (art. 9), con l’auspicio, tuttavia, già visto circa il rafforzamento della funzione consultiva del “Tavolo di partenariato delle risorse mare”, previsto dall’art. 12, dove siedono i rappresentanti delle categorie economiche coinvolte;
- L’attribuzione all’autorità marittima di una generale “attività di vigilanza, controllo e sicurezza in ambito portuale” (art. 14, lett. a);
- L’implementazione di competenze dello sportello unico doganale e dei controlli (art. 18).
- La semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi (art. 19).
Il testo del parere del Consiglio di Stato è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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