NOR16115 – Oggetto: Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea – Entrata in vigore 1° maggio 2016.

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Roma, 27 Aprile 2016

NOR16115
SM

Oggetto: Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea – Entrata in vigore 1° maggio 2016.

A partire dal 1 Maggio p.v, entra in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (Reg. UE 952/2013), con gli annessi regolamenti attuativi (Regolamento delegato UE n° 2446/2015, Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 e Regolamento delegato transitorio UE n. 341/2016 della Commissione).

Per tutelare gli interessi degli operatori economici ed al fine di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

Nel rinviare gli interessati alla lettura delle circolari diramate sull’argomento dall’Agenzia delle Dogane (Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, e Nota n. 45898 RU del 19 aprile 2016), evidenziamo alcune delle novità introdotte dalla nuova regolamentazione:

  • RAPPRESENTANZA DOGANALE (ARTT. 18-21 CDU). 

Viene stabilito che chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali, venendo quindi meno la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del DPR. n. 43/73 (TULD), che riservava l’accesso alla rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale.

Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti dall’articolo 39, lettere da a) e d) del Codice doganale (COMPLIANCE doganale e fiscale, tenuta di un adeguato sistema di scritture commerciali, possesso del requisito della solvibilità finanziaria e di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta) è abilitato a prestare i servizi di rappresentanza anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

  • OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (ARTT.38-41 CDU, ARTT.23-30 RD, ARTT.24-35 RE, ART. 5 RDT).

Lo status di operatore economico autorizzato (AEO), che può essere richiesto anche dal vettore, non è più attribuito con una certificazione. Infatti l’operatore, a seguito di un audit realizzato dall’Agenzia delle Dogane,   può conseguire due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety & security”). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni, viene rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS.

Il codice precisa i requisiti per la concessione dello status, introducendo alcuni elementi di novità (come l’assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente). Tra i vantaggi conseguenti alla qualifica di AEO, compaiono:

  • l’accesso facilitato alle semplificazioni doganali (tra cui autorizzazioni, riduzione o esonero dalla prestazione della garanzia);
  • la riduzione dei controlli fisici e documentali che, secondo alcune stime, può arrivare fino al 90% ;
  • la priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo;
  • la possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo;
  • l’utilizzo del logo unionale AEO nei documenti aziendali;
  • dei benefici indiretti relativi, ad es., al miglioramento delle procedure aziendali ed ai rapporti con i clienti.

  • VALORE IN DOGANA (ARTT. 69-76 CDU, ART. 71 RD, ARTT.127-146 RE, ART. 6 RDT).

Non è più applicabile a regime (salvo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017) la c.d. “FIRST SALE RULE”, prevista dall’art. 147 del Reg. (CEE) n. 2454/1993 che consentiva la dichiarazione di un valore riferito alla vendita anteriore all’ultima sulla cui base le merci sono state immesse in libera pratica. Royalties e diritti di licenza vanno sempre inclusi nel valore delle merci da importare, quando non sono comprese nel prezzo di vendita e quando il loro pagamento costituisce una condizione per la loro vendita.

  • GARANZIA (ARTT.89-100 CDU, ARTT. 81-86 RD, ARTT. 147-164 RE, ARTT. 7-8 RDT).

Il Codice distingue tra garanzia per obbligazioni sorte (es. accertamento, conto di debito) e per obbligazioni che possono sorgere (es. regimi speciali). La garanzia diventa, in via generale, spendibile in più Stati membri (c.d. garanzie a validità europea) o in un solo Stato membro e può essere globale (per due o più operazioni, dichiarazioni o regimi) o isolata (per merci o dichiarazioni specifiche).

La garanzia utilizzata in più Stati membri o nel regime del transito unionale, deve coprire il dazio e gli altri oneri dovuti (IVA all’importazione, eventuali accise), mentre quella utilizzata in un solo Stato membro deve coprire almeno il dazio.

L’autorizzazione alla costituzione ed utilizzo di una garanzia globale è rilasciata, solo se il richiedente dimostra di possedere determinati requisiti di affidabilità (comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale ed assenza di reati gravi connessi alla sua attività economica; regolare ricorso ai regimi doganali per i quali deve essere fornita la garanzia o gestione di magazzini di TC; rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta).

La costituzione di una garanzia è obbligatoriamente prevista per tutti i regimi speciali doganali soggetti ad autorizzazione e per la custodia temporanea. Viene, pertanto, rovesciato il principio stabilito nel Reg. (CEE) n. 2913/92, che indicava come facoltativa la garanzia per i regimi sospensivi, fatta eccezione per il transito e l’ammissione temporanea (quando gestita con dichiarazione scritta).

Le garanzie autorizzate e valide al 1° maggio 2016 restano tali fino alla fine del periodo di validità o fino al 1° maggio 2019, se tale data è anteriore al periodo di validità.

  • MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE.

•    Dichiarazione sommaria di entrata (artt. 127-130 CDU, artt.104-113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55, punto 3, RDT).

Al momento, resta utilizzabile l’attuale dichiarazione sommaria di entrata, senza alcuna modifica dei dati. Successivamente (presumibilmente ottobre-dicembre 2020), sarà applicabile alla ENS il nuovo set di dati per tutte le modalità di trasporto.

•    Arrivo delle merci e custodia temporanea (artt.139-150 CDU, artt.114-118 RD, artt. 190-193 RE, artt. 9-11 RDT).
Fino alla data di avvio dei sistemi nazionali di notifica di arrivo delle merci, restano inalterate le attuali formalità per la loro presentazione ed introduzione in una struttura di temporanea custodia.

Dal 1° maggio 2016, le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate ad un regime doganale o riesportate entro 90 giorni dalla loro introduzione nel deposito di TC, a prescindere dalla modalità di entrata nel territorio doganale della UE. Le merci che, al 1° maggio 2016, si trovano già in TC dovranno essere vincolate ad un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo, pari alla differenza tra i 90 giorni previsti dalla nuova normativa e il numero di giorni già trascorsi in TC fino al 30 aprile 2016.

Le autorizzazioni a gestire una struttura di temporanea custodia vigenti al 1° maggio 2016 restano valide fino al loro riesame, da effettuarsi entro il 1° maggio 2019.

Alle nuove istanze presentate dopo il 1° maggio 2016 si applicheranno le regole stabilite nel Codice e relative norme integrative e attuative.

  • NORME GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DOGANALI.

•    Dichiarazioni doganali.
In via generale, la nuova normativa doganale unionale prevede dichiarazioni standard e dichiarazioni semplificate che, in funzione dell’implementazione dei sistemi elettronici nazionali, dovranno essere presentate esclusivamente con modalità informatizzate solo una volta realizzati i sistemi informatici a supporto, entro il 31 dicembre 2020 (secondo il Work Programme stabilito nella Decisione (UE) n.578/2016). Anche per le spedizioni postali è previsto, a regime, l’obbligo di presentazione di una dichiarazione doganale con un set ridotto di dati.

•    Dichiarazione normale (artt. 162-165 CDU).
Resta invariata la necessità che tali dichiarazioni contengano tutti i dati e le informazioni necessarie per il vincolo al regime considerato, mentre muta considerevolmente la gestione dei documenti di accompagnamento: non ne è più prevista l’obbligatoria allegazione alla dichiarazione ma è sufficiente il loro possesso da parte del dichiarante, che dovrà fornirli all’autorità doganale solo se la normativa UE lo richiede o in caso di controllo.

•    Dichiarazione semplificata (artt. 166-167 CDU, art. 145 RD, artt. 223-224 RE, art. 16 RDT).
Viene prevista la possibilità di produrre una dichiarazione con dati ridotti o priva di documenti di accompagnamento. Deve, tuttavia, essere presentata una dichiarazione complementare entro un termine specifico, stabilito dall’Ufficio doganale tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 146 e 147 RD.

  • REGIMI SPECIALI (ARTT. 210-225 CDU, ARTT. 161-183 RD, ARTT. 258-271 RE, ARTT. 22-23 RDT). 

L’art. 210 del Codice prevede quattro categorie: transito; deposito; uso particolare; perfezionamento.

Novità di rilievo è l’inclusione tra i regimi speciali delle zone franche.

Tutti i regimi speciali (escluso il transito che segue una normativa specifica) seguono una disciplina procedurale comune, contenuta nelle norme orizzontali del Titolo VII del Codice che contempla i seguenti passaggi: rilascio di un’autorizzazione (art.211 Codice), obbligo della prestazione di una garanzia per i regimi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 211, par. 3, lett. c) Codice, obbligo di tenuta delle scritture contabili (art.214 Codice), possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi (art.218 Codice), possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza l’applicazione del regime del transito (219 Codice), possibilità di utilizzo delle merci equivalenti.

  • TRANSITO/TIR (ARTT. 226-236 CDU, ARTT. 184-200 RD, ARTT. 272-321 RE, ARTT. 24–53 RDT).

La maggior parte delle formalità doganali connesse al regime del transito e del TIR espletate presso gli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, così come presso i locali o i luoghi determinati nel caso degli speditori/destinatari autorizzati, rimangono invariate rispetto alla normativa vigente fino al 30 aprile 2016. Le principali novità riguardano le procedure semplificate (ad esempio, le procedure semplificate per il trasporto di merci per ferrovia, via aerea, via mare e mediante condutture sono state eliminate).

  • DEPOSITO DOGANALE (ARTT. 237-242 CDU, ARTT.201-203 RD).

Il Codice ha ridotto le categorie di depositi doganali a sole due tipologie:

  1. Pubblico: tipo I (ex tipo A), in cui le responsabilità previste dall’art. 242 CDU ricadono sia sul titolare dell’autorizzazione che sul titolare del regime; tipo II (ex tipo B), in cui le responsabilità ricadono solo sul titolare del regime; tipo III (ex tipo F gestito dall’Autorità doganale);
  2. Privato (ex tipo C, D, E).

Ulteriore novità riguarda la possibilità di utilizzare, tranne alcune eccezioni, il metodo dell’equivalenza (per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all’immagazzinamento comune; sarà quindi possibile stoccare in un deposito doganale merce unionale, non unionale ed equivalente.

Di fatti, rimangono ancora sospese due agevolazioni importanti: lo sdoganamento centralizzato e la presentazione della dichiarazione mediante iscrizione nelle scritture contabili, per le quali occorrerà attendere l’integrazione dei sistemi elettronici dei Paesi della U.E, attesa entro il  2020.

I testi delle circolari dell’Agenzia delle Dogane, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

NOR16115

Circolare Agenzia Dogane 45898 RU

Circolare Agenzia Dogane 47577/RU