MODIFICATA – NOR16064 – Oggetto: Introduzione dei nuovi reati colposi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime. Approvazione definitiva del disegno di Legge.

Tachigrafo: scatta l’obbligo della formazione.

2 Marzo 2016

NOR16065 – Oggetto: Divieto di cumulo tra la Sabatini bis e il contributo per gli investimenti di cui al d.m. 322/2015. Risposta del MIT. Scadenza del 31 Marzo 2016 per richiedere il contributo.

3 Marzo 2016

Tachigrafo: scatta l’obbligo della formazione.

2 Marzo 2016

NOR16065 – Oggetto: Divieto di cumulo tra la Sabatini bis e il contributo per gli investimenti di cui al d.m. 322/2015. Risposta del MIT. Scadenza del 31 Marzo 2016 per richiedere il contributo.

3 Marzo 2016

Roma, 3 Marzo 2016

NOR16064
SM – PU

Oggetto: Introduzione dei nuovi reati colposi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime. Approvazione definitiva del disegno di Legge.

Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il d.d.l in materia di omicidio stradale colposo e di lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime.

La Conftrasporto, pur condividendo le esigenze alla base del provvedimento, non può che manifestare forti perplessità sul testo finale licenziato dal Parlamento. Infatti, il ddl prevede una serie di contraddittorietà e complicazioni normative che potrebbero addirittura tradirne gli intenti, provocando di fatto una diminuzione dell’efficacia deterrente. Ciò è stato chiaramente evidenziato nell’articolo a firma di Maurizio Caprino, pubblicato in data odierna sul Sole 24 ore, in cui si sottolinea che “..spinti dall’urgenza di dare finalmente una risposta a delitti diffusi e tragici come quelli commessi da guidatori altamente pericolosi, si va verso un sistema che colpevolizza sempre più anche utenti fondamentalmente normali senza contemporaneamente responsabilizzare anche poliziotti, magistrati, periti, gestori delle strade … Cioè tutti gli altri attori da cui dipende la sicurezza stradale”. Non solo: “con la nuova Legge… la galera si rischia davvero.. E per evitarla, gli imputati che possono permetterselo metteranno in campo i migliori professionisti; chi non può peggio per lui.”

Ad esempio: non si capisce in base a quale criterio la morte causata da un conducente in stato di ebbrezza fino a 0,80 g/l comporti la reclusione da 2 a 7 anni (con la possibilità concreta, quindi, di accedere alla sospensione condizionale della pena), mentre con un livello di ebbrezza appena superiore (0,81g/l) si prevede un periodo di reclusione molto più elevato (da 5 a 10 anni senza, quindi, la possibilità di ottenere la sospensione condizionale) che, addirittura, per i conducenti professionisti aumenta da 8 a 12 anni!!. Eppure parliamo di una differenza di appena 0,01 g/l!!!.

Lo stesso dicasi a proposito della scelta delle fattispecie che, sempre in caso di omicidio stradale, determinano la reclusione da 5 a 10 anni, tra le quali, inspiegabilmente, non è stato incluso l’uso del telefonino alla guida!

Per non parlare, infine, del rischio concreto che il provvedimento venga bocciato dalla Corte Costituzionale, come evidenziato dal Servizio studi della Camera che ha rimarcato la disparità che la norma crea tra gli incidenti stradali e quelli sul lavoro.

In altre parole, il provvedimento appena approvato molto difficilmente riuscirà a ristabilire quella giustizia sociale di fronte a fenomeni indubbiamente gravi, ma che devono essere combattuti con misure più equilibrate.

Di seguito, riportiamo una sintetica descrizione delle due nuove fattispecie di reati, non prima però di aver evidenziato che, rispetto ai testi iniziali, anche grazie all’iniziativa della scrivente è stata ristabilita una parità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio, tra i conducenti titolari di patente italiana e conducenti esteri.

OMICIDIO STRADALE COLPOSO (art. 589 bis c.p)
Al primo comma del nuovo art. 589 bis c.p, viene prevista l’ipotesi base di omicidio stradale colposo, che altro non è quella attualmente disciplinata dall’art. 589 c.p. Pertanto, chiunque causi per colpa la morte di un altro soggetto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, viene punito con la reclusione da due a sette anni.

Le pene diventano più alte, quando la morte sia stata causata dalle seguenti condotte:

Reato che ha causato il decesso

Durata della reclusione

Guida in stato di ebbrezza oltre 1,5 grammi per litro,
o sotto l’influsso di stupefacenti

Da 8 a 12 anni

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l
e fino a 1,5 g/l

Da 5 a 10 anni

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l
e fino a 1,5 g/l da parte di autista professionista.

Da 8 a 12 anni

  • Guida in città ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h;
  • Guida su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite consentito;
  • Passaggio con il rosso in corrispondenza di un incrocio, o circolazione contromano;
  • Inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci;
  • Sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua

Da 5 a 10 anni

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei reati  di cui alla precedente tabella (anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena), le modifiche apportate all’art. 222 del c.d.s (commi 2, quarto periodo, e 3 bis – vedi il paragrafo 6, lett. b del d.d.l.), prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente  con il divieto di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi 15 anni (10 anni nei casi di omicidio stradale diversi dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti). Il termine è elevato a 20 anni quando, in passato, il soggetto sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe, e a 30 anni in caso di fuga.

Nell’omicidio stradale con violazioni diverse da quelle appena elencate (per le quali, come detto agli inizi, è prevista la reclusione da 2 a 7 anni), si applicano le misure accessorie previste, come vedremo più avanti, per le lesioni personali gravi o gravissime: si tratta della revoca della patente con il divieto di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi 5 anni. Il termine è raddoppiato quando, in passato, il soggetto sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe, e ammonta sino a 12 anni in caso di fuga (art.222 c.d.s, comma  3 ter – vedi sempre il paragrafo 6 del d.d.l.).

Attenzione: il sesto periodo dell’art. 222 prevede che il provvedimento di revoca (lo stesso dicasi per quello di inibizione, per i conducenti con patente estera) venga pronunciato dal Prefetto del luogo della commessa violazione, una volta che la sentenza penale di condanna sia diventata irrevocabile. Di conseguenza, tenuto conto che nelle more del giudizio penale, la patente può essere sospesa fino ad un massimo di 10 anni (vedi più avanti), appare chiaro che, di fatto, il periodo in cui il soggetto non potrà guidare è molto più lungo del divieto sopra indicato.

Per quanto concerne le circostanze aggravanti e attenuanti (art. 589 bis, commi 6, 7 e 8):

–    la sanzione penale è aumentata:

  • se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure quando il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
  • quando il conducente provochi la morte di più persone, o la morte di una o più persone e la lesione di una o più persone. In questo caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata fino al triplo  – pena massima 18 anni.
  • quando il conducente si è dato alla fuga (art. 589 ter). La pena è incrementata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni.

–    la sanzione penale è invece diminuita fino alla metà, quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Sempre per quanto concerne l’omicidio stradale (ad accezione dell’ipotesi base del comma 1, art. 589 bis), occorre segnalare:

  • l’introduzione della possibilità, da parte del Prefetto, di disporre la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di 5 anni, in presenza di fondati elementi di un’evidente responsabilità del diretto interessato. In caso di sentenza di condanna non definitiva, detta sospensione può essere prorogata fino ad un massimo di 10 anni (art. 223, comma 2, quarto periodo c.d.s, introdotto dal par. 6, lett.d del ddl);
  • l’arresto obbligatorio in flagranza, per la guida in stato di ebbrezza sopra gli 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti o, per i conducenti professionisti, in caso di guida in stato di ebbrezza sopra lo 0,8 g/l (vedi par. 5, lett. a del ddl, che introduce  la lettera m quater all’interno dell’art. 380, comma 2 del c.p.p ).

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME COLPOSE (ART. 590 BIS C.P)
Anche nelle lesioni personali stradali di natura colposa, si ripete lo schema già visto per l’omicidio stradale disciplinato all’art. 589 bis c.p. Pertanto, al primo comma viene regolamentata l’ipotesi base attualmente inserita nell’art. 590 c.p, punita con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime.

Le pene diventano più alte, quando la morte sia stata causata  le lesioni siano state causate dalle seguenti condotte:

Reato che ha causato il decesso le lesioni

Durata della reclusione

Guida in stato di ebbrezza oltre 1,5 grammi per litro,
o sotto l’influsso di stupefacenti

da 3 a 5 anni per le lesioni gravi;

da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l
e fino  a 1,5 g/l

Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi;

da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime .

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l
e fino a 1,5 g/l da parte di autista professionista.

da 3 a 5 anni per le lesioni gravi;

da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime

  • Guida in città ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h;
  • Guida su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite consentito;
  • Passaggio con il rosso in corrispondenza di un incrocio o circolazione contromano;
  • Inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci;
  • Sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua

da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi;

da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime .

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei reati  di cui alla precedente tabella (anche se viene concessa la sospensione condizionale della pena), le modifiche apportate all’art. 222 del c.d.s (commi 2, quarto periodo, e 3 ter – vedi sempre par. 6 del d.d.l.), prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente  con il divieto di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi 5 anni. Il termine è raddoppiato quando, in passato, il soggetto sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe, e ammonta sino a 12 anni in caso di fuga. Anche per le lesioni, valgono le stesse considerazioni fatte quando ci siamo occupati dell’omicidio stradale, a proposito dell’effettiva durata del divieto di guida.

Per quanto concerne le circostanze aggravanti e attenuanti (art. 590 bis, commi 6, 7 e 8):

–    la sanzione penale è aumentata:

  • se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure quando il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
  • quando il conducente provochi lesioni a più persone. In questo caso, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata fino al triplo  – pena massima 7 anni.
  • quando il conducente si sia dato alla fuga (art. 590 ter). La pena è incrementata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a 3 anni.

– la sanzione penale è invece diminuita fino alla metà, quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, è prevista:

  • la possibilità per il Prefetto di disporre la sospensione provvisoria della patente di guida fino a 5 anni , in presenza di fondati elementi di un’evidente responsabilità. In caso di sentenza di condanna non definitiva, detta sospensione può essere prorogata fino ad un massimo di 10 anni (art. 223, comma 2, quarto periodo c.d.s, introdotto dal par.6, lett.d del ddl).
  • l’arresto facoltativo in flagranza, che non si applica all’ipotesi più lieve di cui al primo comma dell’art. 590 bis (vedi par.5, lett.b del ddl, che introduce la lettera m quinquies all’art. 381, comma 2 del c.p.p). In ogni caso, nell’ambito delle lesioni personali colpose, grazie alla modifica introdotta nel penultimo passaggio alla Camera dei Deputati, non si fa luogo all’arresto nei confronti del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione dell’autorità giudiziaria (nuovo comma 8 dell’art. 189 c.d.s, introdotto dal par.6 , lett a del ddl).

COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI.
In presenza delle circostanze aggravanti viste nell’ambito dell’omicidio stradale colposo e delle lesioni personali gravi e gravissime colpose, il nuovo art 590 quater  c.p prevede che le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Ciò dovrebbe limitare fortemente gli sconti di pena.

DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI PATENTE ESTERA, AUTORI DEI REATI DI CUI AI NUOVI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.
Come detto agli inizi, anche grazie alle sollecitazioni della Conftrasporto (che, nel corso dei lavori parlamentari, aveva presentato una serie di emendamenti in tal senso), il Governo ha corretto un’evidente anomalia del d.d.l: si trattava dell’impossibilità di vietare la guida in Italia ai conducenti titolari di patente estera, condannati per uno dei reati previsti agli artt. 589 bis e 590 bis c.p, per lo stesso periodo previsto per i conducenti del nostro Paese a seguito della revoca della patente. Questa anomalia è stata finalmente corretta grazie all’introduzione del comma 3 quater dell’art 222 c.d.s (previsto al par .6, lett. b del ddl), il quale parifica la durata del provvedimento di inibizione alla guida per gli stranieri (emesso dal Prefetto del luogo della commessa violazione), a quella della revoca della patente per gli italiani.

Torneremo ad occuparci del nuovo provvedimento più avanti, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge e la prevedibile emanazione delle circolari esplicative dei Ministeri competenti.

Il testo del d.d.l approvato dal Senato, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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NOR16064

omicidio stradale