LAV17026 – Oggetto: Ispettorato nazionale del lavoro. Istruzioni operative sulla trattazione dei ricorsi amministrativi.

WEF – The Inclusive Growth and Development Report 2017 Ovvero La crescita inclusiva e il rapporto sullo sviluppo – 17/01/2017

23 Gennaio 2017

COS17027 – Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2017.

24 Gennaio 2017

WEF – The Inclusive Growth and Development Report 2017 Ovvero La crescita inclusiva e il rapporto sullo sviluppo – 17/01/2017

23 Gennaio 2017

COS17027 – Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2017.

24 Gennaio 2017

Roma, 23 Gennaio 2017

LAV17026
SM

Oggetto: Ispettorato nazionale del lavoro. Istruzioni operative sulla trattazione dei ricorsi amministrativi.

Con l’avvio a regime dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, dal 1 Gennaio u.s sono diventate operative le disposizioni sui ricorsi amministrativi introdotte dal d.lgs 149/2015, che ha riscritto gli artt. 16 e 17 del d.lgs 124/2004.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha approfondito queste novità con la circolare 4/2016 del 29 Dicembre u.s, nella quale ha approfondito le due tipologie di ricorso ora ammesse:

  • il ricorso al direttore della competente sede territoriale dell’Ispettorato (art. 16 del d.lgs 124/2004), si può proporre solo contro gli atti di accertamento in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva e assicurativa, adottati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7, del citato d.lgs (es Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani). Si tratta di una novità importante visto che, fino al 31 Dicembre u.s, la circolare del Ministero del Lavoro 41/2010 considerava questi atti inoppugnabili, per cui l’unica impugnazione consentita era quella contro l’ordinanza di ingiunzione emessa al termine del procedimento. Il ricorso va proposto entro 30 gg dalla notifica dell’atto e deciso entro 60 gg dal ricevimento, altrimenti si intende respinto (cd silenzio rigetto);
  • il ricorso contro gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 17 del d.lgs 124/2004), si propone invece davanti al Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro (quindi, a Milano, Venezia, Roma o Napoli, a seconda del luogo dove si è avvenuto l’illecito). In particolare, gli atti di accertamento oggetto di questa impugnativa sono quelli relativi alla sussistenza o alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro, adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo degli Istituti previdenziali e assicurativi. I termini per l’inoltro del ricorso e per la decisione sono, rispettivamente, di 30 gg dalla notifica dell’atto di accertamento e di 90 gg dal ricevimento, trascorso il quale opera il silenzio rigetto.

Per quanto concerne i ricorsi pendenti alla data del 1 Gennaio 2017, la nota dell’Ispettorato  evidenzia che:

  • le nuove disposizioni non possono applicarsi ai ricorsi che, a quella data, risultavano decisi o per i quali era scaduto il termine per il silenzio rigetto. Di conseguenza, il termine per proporre opposizione all’ordinanza di ingiunzione scatta dalla notifica della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione;
  • viceversa, le nuove regole si applicano ai ricorsi che, sempre al 1 Gennaio 2017, non risultavano decisi o per i quali non si era ancora formato il silenzio rigetto, per cui gli stessi diventano improcedibili in quanto non più trattabili in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza di ingiunzione decorre dal 1 Gennaio 2017.

Il testo della nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

LAV17026

circolare INL