Viabilità in Italia. Comune di Sinalunga (SI)
15 Giugno 2016
INP16160 – Oggetto: Inps. Assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste della cd piccola mobilità, avvenute fino al 31.12.2012. Riconoscimento dello sgravio.
15 Giugno 2016Roma, 15 Giugno 2016
INP16159
SM
Oggetto: Inps. Istruzioni per la fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di disabili.
Con la circolare n 99 del 13 Giugno u.s, l’Inps ha diramato le indicazioni operative che consentono la fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, dal decreto legislativo 151/2015. In particolare, al fine di favorire l’inserimento di questi individui nel mondo del lavoro, il provvedimento introduce un’agevolazione economica per i datori di lavoro, di ammontare variabile a seconda della riduzione della capacità lavorativa del disabile e del contratto di lavoro applicato. L’incentivo spetta purché l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Le tipologie di disabilità per le quali può operare il meccanismo, sono le seguenti:
- disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% , o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle appena citate tabelle;
- disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Tra le assunzioni che danno titolo alla misura, compaiono:
- le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016:
- le assunzioni, anche a tempo determinato, di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e con durata del rapporto non inferiore a dodici mesi;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001;
Come già accennato, l’entità e la durata dell’agevolazione variano a seconda del grado di disabilità e della tipologia di rapporto di lavoro, come di seguito specificato:
- assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, e durata di 36 mesi;
- assunzioni di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle suddette tabelle: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, e durata sempre di 36 mesi;
- assunzioni di disabili con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, mentre la durata è stata fissata in 60 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, e all’intera estensione del rapporto (non inferiore a 12 mesi) nelle assunzioni a tempo determinato.
L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse predeterminate, e l’autorizzazione alla fruizione segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Tra le condizioni per richiedere la misura, sono richieste la regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; ecc..), oltre al rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 31 del d.lgs 150/2015; proprio in virtù di tali principi, la misura non spetta per i soggetti disabili assunti in adempimento di obblighi di Legge (in particolare, della quota di riserva prevista dall’art. 3 della Legge 68/1999).
Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro e la concreta fruizione dell’incentivo, si fa rinvio alle specifiche istruzioni contenuta nei paragrafi 7 e 8 della nota Inps allegata alla presente comunicazione.
Cordiali saluti.
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