INP16159 – Oggetto: Inps. Istruzioni per la fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di disabili.

Viabilità in Italia. Comune di Sinalunga (SI)

15 Giugno 2016

INP16160 – Oggetto: Inps. Assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste della cd piccola mobilità, avvenute fino al 31.12.2012. Riconoscimento dello sgravio.

15 Giugno 2016

Viabilità in Italia. Comune di Sinalunga (SI)

15 Giugno 2016

INP16160 – Oggetto: Inps. Assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste della cd piccola mobilità, avvenute fino al 31.12.2012. Riconoscimento dello sgravio.

15 Giugno 2016

Roma, 15 Giugno 2016

INP16159
SM

Oggetto: Inps. Istruzioni per la fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di disabili.

Con la circolare n 99 del 13 Giugno u.s, l’Inps ha diramato le indicazioni operative che consentono la fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, dal decreto legislativo 151/2015. In particolare, al fine di favorire l’inserimento di questi individui nel mondo del lavoro, il provvedimento introduce un’agevolazione economica per i datori di lavoro, di ammontare variabile a seconda della riduzione della capacità lavorativa del disabile e del contratto di lavoro applicato. L’incentivo spetta purché l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Le tipologie di disabilità per le quali può operare il meccanismo, sono le seguenti:

  • disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
  • disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% , o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle appena citate tabelle;
  • disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Tra le assunzioni che danno titolo alla misura, compaiono:

  • le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016:
  • le assunzioni, anche a tempo determinato, di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con  riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e con durata del rapporto non inferiore a dodici mesi;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001;

Come già accennato, l’entità e la durata dell’agevolazione variano a seconda del grado di disabilità e della tipologia di rapporto di lavoro, come di seguito specificato:

  • assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, e durata di 36 mesi;
  • assunzioni di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67  e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle suddette tabelle: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, e durata sempre di 36 mesi;
  • assunzioni di disabili con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70%  della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, mentre la durata è stata fissata in 60 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, e all’intera estensione del rapporto  (non inferiore a 12 mesi) nelle assunzioni a tempo determinato.

L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse predeterminate, e l’autorizzazione alla fruizione segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Tra le condizioni per richiedere la misura, sono richieste la regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; ecc..), oltre al rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 31 del d.lgs 150/2015; proprio in virtù di tali principi, la misura non spetta per i soggetti disabili assunti in adempimento di obblighi di Legge (in particolare, della quota di riserva  prevista dall’art. 3 della Legge 68/1999).

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro e la concreta fruizione dell’incentivo, si fa rinvio alle specifiche istruzioni contenuta nei paragrafi 7 e 8 della nota Inps allegata alla presente comunicazione.

Cordiali saluti.

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INP16159

Circolare INPS