FRM16188 – Oggetto: Credito d’imposta per la formazione professionale nell’autotrasporto. Risoluzione n. 59/E dell’Agenzia delle Entrate.

INT16187 – Oggetto: Commissione mista Italia / Russia. Resoconto.

21 Luglio 2016

SIA06189 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Istituzione e aggiornamento del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione SISTRI.

22 Luglio 2016

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21 Luglio 2016

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22 Luglio 2016

Roma, 22 luglio 2016

FRM16188
MQ

Oggetto: Credito d’imposta per la formazione professionale nell’autotrasporto. Risoluzione n. 59/E dell’Agenzia delle Entrate. 

Con risoluzione n. 59/E di ieri 21 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6862, per il credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale.

Com’è noto, il credito d’imposta in oggetto è stato previsto dal decreto legge cd. Sblocca-Italia n. 133/2014 (convertito con legge 164/2014), insieme a quello per gli investimenti, ma con la differenza che potersene avvalere le imprese che hanno fatto la formazione finanziata devono espressamente manifestare al Ministero dei Trasporti (MIT) questa intenzione; altrimenti lo stesso procede all’accredito del relativo contributo sul conto corrente delle stesse (mentre per i contributi agli investimenti le imprese beneficiare devono espressamente dire se vogliono l’accredito in contro corrente).

Il credito d’imposta per la formazione professionale per l’autotrasporto si applica per la prima volta a partire dalla formazione finanziata con DM 19 giugno 2014 (rendicontata dalle imprese a giugno 2015) e solo dopo che le imprese hanno ricevuto dal MIT la PEC con l’ammissione al contributo e l’importo definitivo dello stesso (PEC pervenute dall’11 al 13 luglio scorso).

Si fa peraltro notare che per il regolare utilizzo di detto credito le imprese che hanno inviato la relativa PEC al Ministero dei Trasporti manifestando l’intenzione di avvalersene devono verificare che nel loro cassetto fiscale”, alla voce “Crediti IVA e – Agevolazioni utilizzabili in compensazione” il MIT abbia già comunicato il dato all’Agenzia delle Entrate. Lì verrà anche indicato l’importo utilizzabile e la data di comunicazione.

Nel link sottostante si riporta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

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FRM16188

Risoluzione 59 E