
SIA16280 – Oggetto: Albo gestori ambientali. Criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5. Delibera Comitato Nazionale n. 5 del 3 novembre 2016.
22 Dicembre 2016
FIS16282 – Oggetto: Legge di Stabilit? 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
23 Dicembre 2016Roma, 22 Dicembre 2016
FIS16281
SM
Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel IV trimestre 2016
Con nota prot. 143065/RU del 20 Dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel IV trimestre 2016 (1 Ottobre/31 Dicembre 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata dal 1 Gennaio 2017 ed entro il 31 Gennaio p.v.
Quanto all’importo rimborsabile, tenuto conto:
- dei rimborsi delle accise che, sulla scorta di precedenti disposizioni, sono stati calcolati assumendo come aliquota base l’importo di € 403,21391/1000 litri di prodotto, vigente al 1 Gennaio 2003 (in conformità a quanto prevede la direttiva U.E 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici);
- dell’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale che, com’è noto, è stato determinato – con arrotondamento – dal decreto legge fiscale (decreto n.193/2016, convertito con Legge 225 del 1 Dicembre 2016 – vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s) in € 403,22/1000 litri di prodotto, con decorrenza dal 3 Dicembre u.s;
la misura del beneficio rimborsabile sarà pari a:
- €. 214,18609/1000 litri, per i consumi eseguiti tra il 1° Ottobre e il 2 Dicembre 2016;
- € 214,18/1000 litri, per i consumi eseguiti dal 3 Dicembre fino al 31 Dicembre 2016.
Ricordiamo che per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare puntualizza che:
- il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva dal D.P.R 445/2000) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore;
- fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea;
- a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE del 1 Ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2).
L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione.
Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I; in alternativa, al competente Ufficio delle Dogane potrà essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto.
Il codice tributo da riportare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
La nota evidenzia che per quanto concerne i crediti sorti in relazione ai consumi di gasolio del III trimestre di quest’anno (1 Luglio – 30 Settembre u.s), la scadenza ultima per l’utilizzo in compensazione è quella del 31 Dicembre 2017, mentre il rimborso in denaro delle eccedenze non compensate del medesimo credito dovrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2018.
Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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