FIS16267 – Oggetto: Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 28 novembre 2016.

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Roma, 5 Dicembre 2016

FIS16267
SM

Oggetto: Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 28 novembre 2016.

Con la Risoluzione n. 110/E del 28 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a proposito della richiesta del rimborso IVA da parte di soggetti passivi non residenti, stabiliti in altro Stato membro della U.E, riconoscendo a questi ultimi la possibilità di conferire mandato ad un soggetto terzo per la riscossione delle somme spettanti.

In particolare l’Agenzia ha ricordato che ai sensi  della normativa applicabile alla questione in esame (art. 38 bis2  del DPR 633/1972), la richiesta di rimborso viene inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente, ed il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato (o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro), tramite accreditamento su conto corrente intestato al soggetto passivo IVA (vedi il Provvedimento Direttoriale n. 53471/2010).

Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che il rimborso mediante accredito bancario sul conto intestato all’avente diritto risponde a finalità di controllo, mirando a garantire che le somme entrino effettivamente nella disponibilità del titolare e che non si verifichino errori o abusi da cui possono derivare danni all’erario e al richiedente stesso. Inoltre, l’accredito bancario sul conto del richiedente risponde anche ad una esigenza di velocità e fluidità nell’erogazione del rimborso, che s’inserisce nell’ambito dei principi di buon andamento e di efficienza della Pubblica Amministrazione.

A parere dell’Agenzia, queste finalità possano essere soddisfatte anche attraverso l’istituto della procura speciale di cui all’articolo 63 del D.P.R. 633 del 1972, con la quale il contribuente può farsi rappresentare innanzi agli uffici finanziari nelle diverse fasi dell’accertamento e della liquidazione dei tributi, oltre che nella fase del contenzioso; infatti, l’autentificazione della firma e le altre formalità stabilite dalla citata norma sono dirette a tutelare l’identità del contribuente, garantendone la volontà di essere rappresento da un soggetto terzo nelle diverse fasi dell’iter tributario, tra cui rientra anche l’istanza di rimborso.

Circa la Legge da osservare per le formalità connesse al conferimento della procura speciale, l’Amministrazione finanziaria ritiene applicabile lo schema della procura all’incasso che, oltre a contenere dettagliatamente tutte le informazioni dei soggetti coinvolti nell’operazione, viene conferita rispettando i principi previsti dal citato art. 63, del DPR 600/1973, ai sensi del quale la procura speciale deve essere rilasciata per iscritto con firma autenticata.

Il testo della Risoluzione delle Entrate è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS16267

Risoluzione Agenzia Entrate