R.E TE. Imprese Italia ha incontrato a palazzo Chigi il sottosegretario Nannicini e il viceministro Casero – 23/09/2016
26 Settembre 2016Class Action.
27 Settembre 2016Roma, 26 Settembre 2016
FIS16220
SM
Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel III trimestre 2016.
Con nota prot. 106437/RU del 23 Settembre 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2016 (1 Luglio/30 Settembre 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata dal 1 Ottobre p.v ed entro il 31 Ottobre 2016.
L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).
Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare precisa che:
- il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva dal D.P.R 445/2000) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore;
- fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea;
- a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE del 1 Ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2).
L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane – in un click – accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I; in alternativa, al competente Ufficio delle Dogane potrà essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto.
Il codice tributo da riportare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
La nota evidenzia che per quanto concerne i crediti sorti in relazione ai consumi di gasolio del II trimestre di quest’anno (1 Aprile – 30 Giugno u.s), la scadenza ultima per l’utilizzo in compensazione è quella del 31 Dicembre 2017, mentre il rimborso in denaro delle eccedenze non compensate del medesimo credito dovrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2018.
Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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