Il testo dell’Ordinanza della Regione Lombardia n° 668 del 21 gennaio 2002

Le limitazioni al traffico ordinate dalla Regione Lombardia
21 Gennaio 2002
ATTENZIONE – Aggiornamento sul blocco della circolazione in Lombardia e Area Sempione
21 Gennaio 2002

Provvedimento contingibile ed urgente per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da PM10 nella zona critica di Milano, sulla base della serie dei dati rilevati a partire dal 4 gennaio 2002
La Regione Lombardia
Ordina
Nei territori dei comuni di:
Agrate Brianza – Arcore – Arese – Assago – Bollate – Bresso – Brugherio – Buccinasco – Caponago – Carugate – Cernusco sul Naviglio – Cesano Boscone – Cinisello Balsamo – Cologno Monzese – Concorezzo – Cormano – Corsico – Cusano Milanino – Lissone – Milano – Monza – Muggiò – Nova Milanese – Novate Milanese – Opera – Paderno Dugnano – Pero – Peschiera Borromeo – Pioltello – Rho – Rozzano – San Donato Milanese – Segrate – Senago – Sesto San Giovanni – Settimo Milanese – Vedano al Lambro – Villasanta – Vimercate – Vimodrone
1) a decorrere dal giorno 22 gennaio 2002 dalle ore 8.00 alle ore 20.00:
Il blocco parziale del traffico di tutti i veicoli non adibiti a servizio pubblico. Sono escluse dal blocco i veicoli ad emissione nulla (motore elettrico).

– Negli orari del blocco è consentita la circolazione dei veicoli a targhe alterne; nei giorni pari possono circolare esclusivamente i veicoli con targa pari e di conseguenza nei giorni dispari esclusivamente i veicoli con targa dispari (si fa riferimento all’ultimo numero a destra sulla targa).
– Il blocco parziale è esteso anche ai tratti di strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente ordinanza.
2) Negli orari consentiti, sempre nel rispetto del criterio delle targhe alterne sopra enunciato, possono circolare:
– le autovetture ad emissione nulla (motore elettrico), le autovetture dotate di motore ad accensione comandata (alimentate a benzina ed a gas) dotate di marmitta catalitica a tre vie ovvero di tipo omologato ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive (immatricolate dallo 01/01/1993 o immatricolate in precedenza purché conformi alla citata Direttiva 91/441/CEE) e le autovetture dotate di motore ad accensione spontanea (diesel) di tipo ecodiesel ovvero omologate ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successiva (immatricolate dallo 01/01/1997);

– i motoveicoli ed i ciclomotori del tipo omologato ai sensi della Direttiva 97/24/CEE e successive;

– per la distribuzione delle merci, gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della Direttiva 93/59/CEE e successive. Per gli autoveicoli di trasporto, ad accensione comandata (alimentati a benzina o gas), valgono le condizioni fissate per le autovetture private.

3) Di non applicare il divieto di circolazione:

– ai tratti autostradali;

– ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza della stazioni periferiche dei mezzi pubblici;

– relativamente ai diversi parcheggi, agli assi viari di collegamento con gli svincoli autostradali:

a) Cologno Nord: V.le Lombardia (Brugherio), Via Imbersago, Via Dante;

b) Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;

c) Forlanini: Viale E.Forlanini;

d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;

e) Bisceglie: Via Parri, Via Olivieri, Via Arioli Venegoni, Via Pio II, Via San Giusto, Via Novara dalla tangenziale fino all’incrocio con Via San Giusto;

f) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Via Sant’Elia fino all’incrocio con Via Natta, Via Montale, Via Patroclo, Via Novara dalla tangenziale fino all’incrocio con Via San Giusto, Via San Giusto;

g) Molino Dorino: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, S.S. 33 Sempione, Via Gallarate;

h) Romolo e Famagosta: Via del Mare, Piazza Maggi, Via La Spezia; Viale Famagosta (tratto Piazza Maggi – Via Santader), Via Santader, Via Ruscoli, Via Imperia;

i) Sesto Marelli: Via Galilei (Cinisello B.), Via Valtellina (Cinisello B.), V.le Gramsci (Sesto S.G.), P.zza IV Novembre (Sesto S.G.), Via E. Marelli ((Sesto S.G.), V.le Italia (Sesto S.G.), Viale Edison (Sesto S.G.), Via Roma (Sesto S.G.), Via Breda (Sesto S.G.), Via Buozzi (Sesto S.G.), Via Di Vittorio (Sesto S.G.), Via Partigiani (Sesto S.G.), Via Grandi (Sesto S.G.), Via Cantore (Sesto S.G.);

l) Via Sempione nel comune di Pero dal confine comunale con Rho fino al raccordo con l’Autostrada Milano – Torino;

4) Di non applicare altresì il divieto di circolazione:

a) ai veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.A.A., dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;

b) ai veicoli di pronto soccorso;

c) ai mezzi di pubblico trasporto;

d) ai taxi ed agli autoveicoli di noleggio con conducente;

e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;

f) alle autovetture targate CD e CC;

g) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali;

h) ai veicoli di medici in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dell’ordine dei medici, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

l) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;

m) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

n) ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento.

5) L’applicazione, in caso di violazione delle disposizione contenute nella presente ordinanza, delle sanzioni previste dal D.Lgs 30/04/92, n.285: “Nuovo Codice della Strada”, nonché dall’art.34, c.5, della Legge 9/1/91 n.10 con il contestuale fermo dell’automezzo;

6) Che all’esecuzione della presente ordinanza provvedano i Sindaci nei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze;

7) Che il Presidente della Provincia di Milano e i Sindaci dei Comuni interessati provvedano a rendere pubblica la presente ordinanza con i mezzi ritenuti più celeri e opportuni;

8) A decorrere dall’ora zero del giorno 22 gennaio 2002 per gli impianti termici e per gli impianti industriali devono essere rispettate le seguenti condizioni:

IMPIANTI TERMICI

La temperatura non deve essere superiore a 20° C negli edifici, classificati in base al DPR 412/92 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6 se riscaldati con impianti termici alimentati con combustibili liquidi o solidi; per gli edifici classificati con la sigla E8, la temperature non deve superare i 18° C.

I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal presidente della Provincia per i rimanenti comuni.

IMPIANTI INDUSTRIALI

Gli impianti, sia termini che tecnologici, aventi limite di emissione delle polveri > 50 mg/Nm3 non devono superare il 75% della potenzialità massima e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio del giorno precedente.

I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA

9) I provvedimenti sopra riportati cessano i loro effetti a partire dall’ora zero del giorno che sarà comunicato da apposita nota agli enti interessati inviata dal dirigente della competente unità organizzativa regionale.

Il Presidente
Roberto Formigoni

Fonte: Regione Lombardia
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto