Le autorità tedesche, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell’impiego illegale di personale nel trasporto industriale di merci, hanno previsto degli obblighi ulteriori che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti nei confronti degli imprenditori e del personale conducente dalle norme sul trasporto delle merci effettuato in Germania (GUKG).
Più precisamente, le nuove norme hanno previsto:
– che il Committente che nell’esercizio della sua attività professionale abbia stipulato un contratto di spedizione o di trasporto, debba accertarsi che il trasporto venga eseguito da un imprenditore spedizioniere, trasportatore o subtrasportatore in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni conformi alla GUKG.
Qualora a seguito di questa verifica emergessero delle irregolarità, il committente è tenuto a non far eseguire le prestazioni del contratto di trasporto; in caso contrario il contratto di trasporto resterà comunque valido, ma nei confronti del committente si applicherà una sanzione fino a 50.000 marchi tedeschi.
Lo stesso obbligo sussiste anche quando il committente sia a conoscenza (o avrebbe dovuto esserlo) che l’impresa commissionaria, nell’esecuzione del trasporto, utilizzi del personale conducente che, in quanto proveniente da paesi terzi (quindi non appartenenti alla UE o all’EWR), non sia in possesso:
a) dei permessi di lavoro previsti dalla legislazione dello Stato dove ha sede tale impresa;
b) ovvero di certificazione ufficiale corredata da traduzione giurata in lingua tedesca, che attesti che la sopra citata legislazione non richieda permessi di lavoro (cd. Negativattest).
Anche in questo caso la trasgressione dell’obbligo non comporta l’invalidità del contratto di trasporto, bensì l’applicazione di una sanzione fino a 500.000 marchi tedeschi.
2) che l’impresa di trasporto che utilizzi del personale conducente proveniente da Paesi terzi, debba:
a) verificare che tale personale sia in possesso del permesso di lavoro previsto dalla normativa esistente nel Paese ove ha sede tale impresa, ovvero del citato Negativattest. La violazione di tale obbligo può essere sanzionata con un’ammenda fino a 500.000 marchi tedeschi.
b) Prima che abbia inizio il viaggio, accertarsi che il conducente rechi con se il permesso di lavoro in originale corredato di traduzione giurata in tedesco certificata dall’autorità competente. A questo proposito, occorre precisare che se le norme in vigore nello Stato ove si trova la sede dell’impresa NON prevedano il rilascio di tale permesso, il conducente dovrà munirsi di una dichiarazione ufficiale resa dallo stesso, che attesti quanto sopra detto; in questo caso, l’imprenditore deve verificare che il conducente del Paese Terzo prima che abbia inizio il viaggio, abbia con se l’originale di tale dichiarazione corredato di traduzione giurata in tedesco certificata dall’autorità competente. La violazione di tale obbligo può essere sanzionata con un ammenda fino a 10.000 marchi tedeschi.
3)Il conducente è invece tenuto:
a)a portare con se i documenti previsti al punto 2B della presente nota informativa;
b)ad esibire detti documenti a richiesta del personale autorizzato addetto al loro controllo.
A questo proposito, occorre aggiungere che la mancata esibizione del permesso di lavoro e/o della traduzione giurata, ovvero delle certificazioni ufficiali comprovanti che tale permesso non è previsto dalle leggi dello Stato ove vi è la sede dell’impresa di autotrasporto, è stata sanzionata dalla normativa in esame prevedendosi che il viaggio non possa essere portato a compimento fino a quando detti documenti non vengano mostrati;
c) ad esibire, dietro richiesta, un valido documento d’identità (es.passaporto);
La violazione di tali obblighi può essere sanzionata con un’ammenda fino a 10.000 marchi tedeschi.
E’ necessario infine evidenziare che le autorità competenti possono procedere alla verifica del rispetto dei sopra citati obblighi, anche in sede di controllo effettuato presso l’impresa di autotrasporto.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto